Hai scattato una foto. È tua? In che senso? Puoi venderla? Pubblicarla? Concederla in licenza? Cosa succede se ritrai una persona riconoscibile? Ecco una guida pratica al diritto d’autore in fotografia per chi vive e lavora in Italia.
⚠️ Disclaimer — Questo articolo è una guida divulgativa, non un parere legale. Per casi specifici, soprattutto se in causa, rivolgiti a un avvocato specializzato in diritto d’autore.
Le tre categorie della legge italiana
La legge italiana (633/1941, integrata dal regolamento UE 2019/790) distingue le fotografie in tre categorie, con diritti diversi:
Opere fotografiche
Foto con carattere creativo (composizione, scelta del soggetto, momento). Tutelate dal diritto d’autore fino a 70 anni dopo la morte dell’autore.
Fotografie semplici
Foto senza carattere creativo (documento, riproduzione, foto a uso pratico). Tutelate dal diritto connesso per 20 anni dallo scatto.
Riproduzioni
Foto di oggetti, documenti, opere d’arte già esistenti. Nessuna tutela autonoma per il fotografo (in genere).
La distinzione tra opera fotografica e fotografia semplice non è ovvia nemmeno per i giudici: in dubbio, considera che il fotografo deve poter dimostrare la creatività della propria scelta (luce, composizione, momento).
Cosa significa “proprietà”
Una foto ha sempre due autori di diritti: chi l’ha scattata (l’autore, diritti morali e patrimoniali) e chi appare nella foto (diritto all’immagine). Per pubblicarla servono entrambi i consensi.
Ritratto: quando serve la liberatoria
L’art. 96 della legge 633/1941 dice chiaramente: il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa. Eccezioni (art. 97):
- Persone famose — per scopi di informazione, non commerciali
- Fatti di cronaca o di interesse pubblico — eventi pubblici, manifestazioni
- Scopi scientifici, didattici, culturali — sempre con cautela
- Folla — quando il soggetto non è individuabile come singolo
Se hai un dubbio, fai firmare una liberatoria: foglio in cui il soggetto autorizza la pubblicazione, specifica le finalità (commerciale o no), la durata (illimitata o entro X anni), i media (stampa, web, social). Un modello base si trova online — fallo verificare a un legale se è per uso commerciale.
Foto di minori
Liberatoria firmata da entrambi i genitori (o tutore). Nessuna eccezione vale per i minori, nemmeno per fatti di cronaca. Particolarmente delicato per i social: chiedere sempre.
Licenze: come “vendere” le tue foto senza venderle del tutto
La cessione totale è quasi sempre una pessima idea: vendi tutti i diritti per sempre, non puoi più usare quella foto. Meglio una licenza: cedi solo l’uso (per quel libro, quel sito, quella mostra) e per un certo periodo. Le licenze più diffuse:
- Royalty-free (RF) — il cliente paga una volta sola e usa la foto come vuole, illimitatamente
- Rights-managed (RM) — il cliente paga in base all’uso (dimensione, media, durata, area geografica)
- Creative Commons — licenze gratuite con vincoli (CC BY-SA = “usa con attribuzione e condividi allo stesso modo”)
Watermark, copyright, prevenzione
Mettere un watermark non garantisce nulla legalmente, ma scoraggia il furto casuale. Più importante: pubblicare sempre con metadati IPTC compilati (autore, copyright, anno) — sono incorporati nel file e sopravvivono al copia/incolla. E tenersi un archivio dei file RAW originali: in caso di disputa, dimostrare di possedere il negativo digitale è decisivo.
Approfondire
Da Imago organizziamo periodicamente incontri tematici su aspetti pratici della professione del fotografo, incluso il diritto d’autore. Scrivici se ti interessa partecipare alla prossima.